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Regolamento dei concorsi

  • Art. 11
    Trattamento dei dati personali
    1. I dati personali forniti dai candidati per la partecipazione a concorsi sono raccolti, ai soli fini della gestione della procedura concorsuale, presso il Servizio del personale - Ufficio reclutamento, formazione e sviluppo organizzativo. L'Amministrazione può incaricare della ricezione, della raccolta e della trattazione dei medesimi dati soggetti che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura. Il conferimento di tali dati da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale.
    2. Nella domanda di partecipazione il candidato deve esplicitamente manifestare il proprio consenso all'utilizzo dei dati personali forniti all'Amministrazione per la partecipazione al concorso.